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Al regime di contabilità ordinaria appartengono sempre, a prescindere da ogni altra considerazione, le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono appartenere al regime ordinario o a quello semplificato a seconda dell'ammontare dei loro ricavi. Il regime ordinario si applica nei casi di società di persone e di imprese individuali che, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi pari o superiori a:
I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:
Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.
Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario. Il professionista in contabilità semplificata deve tenere:
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06). I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione. Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2, e articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:
A partire dal 1° ottobre 2014: i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio "F24 addebito unico" (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione) La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi: F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione Infine, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la stessa modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. Questi obblighi (introdotti dal Dl 66/2014) si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare: modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui. Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.